*FAQ

Domande e risposte.

 

 

LE DOMANDE PRATICHE

Vorrei usare CreativitySafe per il mio logo. La vostra tutela è sufficiente? Quando dovrò registrarlo come marchio?

Lo scopo di CreativitySafe è fornirti tutti gli elementi necessari a provare l’esistenza ad una certa data. Ciò ti servirà per provarne l’originalità o l’uso.

La registrazione su blockchain non sostituisce però la registrazione del tuo segno distintivo come marchio. Pertanto, qualora la tua attività si espandesse e pertanto volessi ottenere i diritti di esclusiva previsti ai sensi del Codice della Proprietà Intellettuale ti consigliamo di valutare l’opportunità di registrare il tuo marchio presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) oppure presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office). (

Se qualcuno mi ruba l’idea che ho registrato su blockchain, avete uno studio legale di fiducia che può assistermi?

Per CreativitySafe la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è molto importante. Per questo motivo uno dei nostri partner è lo studio legale Maschietto Maggiore Besseghini, che ha sviluppato un’ampia expertise legale per quanto concerne la normativa e le problematiche connesse all’utilizzo della blockchain e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, anche in possibili controversie. Se hai bisogno di consulenza legale, per proteggere le tue opere, puoi contattare lo studio legale Maschietto Maggiore

Ho certificato il mio logo con voi, quando ero una start-up. Adesso che l'attività è cresciuta, quali sono i passaggi da compiere per tutelarmi?

La protezione offerta dalla certificazione tramite la blockchain permette di dare data certa alla creazione del tuo logo. Tale certificato ha valore legale non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Infatti, la nostra certificazione, permettendo al titolare dei contenuti di provare la data certa di esistenza degli stessi, è riconducibile alla definizione di Validazione Temporale Elettronica di cui all’art. 3, n. 33 del Regolamento UE n.910/2014 (ossia, “dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento”)

Per effetto di tale norma è quindi riconosciuta l’idoneità della Certificazione temporale offerta da CreativitySafe di fungere da strumento di prova della paternità e della data certa di esistenza in procedimenti giudiziari, dato che l’art. 41, comma 1 del medesimo Regolamento ha specificato che “alla Validazione Temporale Elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali”.

Ti evidenziamo tuttavia che la protezione offerta da CreativitySafe non è una protezione alternativa a quella tradizionale ed ufficiale data dalla registrazione del marchio, ma complementare. In particolare, se vuoi ottenere i diritti di esclusiva previsti ai sensi del Codice della Proprietà Intellettuale ti consigliamo di valutare la possibilità di registrare il tuo logo come marchio presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) oppure presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Qualora inoltre il tuo business si estenda anche oltre i confini europei potresti valutare l’opportunità di registrare un marchio internazionale presso il WIPO (World Intellectual Property Organisation).

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Cosa si intende per proprietà intellettuale?

La proprietà intellettuale è l’insieme dei diritti [i cosiddetti Intellectual Property Rights (IPR)] personali e patrimoniali connessi alle opere dell’ingegno umano.

Per la loro stessa natura e per le norme che le disciplinano, tali opere sono classificabili in tre macro categorie:

opere dell’ingegno creativo,
segni distintivi,
innovazioni tecniche e di design
a cui fanno da contraltare tre forme di protezione legale:

diritti d’autore (copyright)
marchio (trademark)
brevetto (patent)
Il titolare dei diritti sull’opera ha il diritto esclusivo di sfruttamento economico sulla stessa, ai sensi della legge sul diritto d’autore (L.633/41) per le opere creative e del Codice della Proprietà Intellettuale (il “CPI”) per i segni distintivi e le innovazioni.

Le soluzioni che noi offriamo in merito alla tutela dei vostri contenuti creativi, tutelati per mezzo della proprietà intellettuale variano dai loghi, alle opere artistiche (foto, immagini, progetti, canzoni…).

Segni distintivi: quale è la tutela offerta dal Legislatore

Spesso i termini logo, marchio e insegna vengono usati come fossero sinonimi… niente di più sbagliato! Registrare un logo non equivale a registrare un marchio.

Il termine logo è l’abbreviazione di logotipo: segno grafico di un marchio.

Il marchio comprende invece l’insieme degli elementi grafici e testuali (rispettivamente pittogramma + scritta o logo), che unitamente all’insieme dei valori trasmessi dalla società/ente in questione identificano il codice comunicativo della marca o brand.

L’insegna a sua volta è uno strumento, in genere dalle connotazioni testuali, atto a contraddistinguere e a indicare al pubblico i locali o il luogo di svolgimento di un’attività economica

Il legislatore predispone per il marchio la tutela giuridica attraverso la registrazione e per le nuove soluzioni tecniche il brevetto.

Contenuti creativi: quale è la tutela dal Legislatore

Ai sensi dell’art. 12 della L. 633/41, un’opera creativa è tutelata dal diritto d’autore. Tale tutela conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di pubblicarla, nonché di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale, o derivato nei limiti fissati dalla legge, ed in particolare il diritto di riprodurla, di trascriverla, eseguirla, di comunicarla al pubblico, di distribuirla, di tradurla e di noleggiarla.

Il diritto d’autore sulle opere di ingegno nasce con l’opera stessa e la legge tutela le opere dell’ingegno per il solo fatto della loro creazione, indipendentemente da qualsiasi formalità di deposito e di registrazione. Entità come la SIAE dispongono e provvedono al mantenimento di pubblici registri nei quali chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera in questione con data certa.

I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Inoltre indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Marchi, Brevetti e Copyright

Il Diritto d’autore (in inglese spesso tradotto con Copyright) ha per oggetto le opere di ingegno di carattere creativo. La legge tutela le opere dell’ingegno per il solo fatto della loro creazione, senza la necessità di alcuna formalità di deposito o di registrazione. Il Diritto d’autore dura fino a 70 anni dopo la morte dell’Autore.
Il Marchio consiste in un segno distintivo. I diritti del titolare del marchio d’impresa sono tutelati tramite la registrazione presso un registro pubblico (in Italia è l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti – UIBM). Attraverso la registrazione, il titolare del marchio acquisisce il diritto di utilizzare in via esclusiva il marchio con riferimento alle classi di servizi/prodotti per cui è avvenuta la registrazione, a meno che il marchio registrato abbia acquisito una rinomanza tale da giustificare la c.d. tutela extra-merceologica. Il Marchio registrato si estingue per mancato rinnovo o per decadenza determinata in particolare dal mancato uso effettivo del marchio per 5 anni.
Il Brevetto, invece, tutela le invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove ed idonee ad avere un’applicazione industriale. Per ottenere la tutela brevettuale è necessario depositare una domanda di brevetto all’UIBM. La tutela garantita dal brevetto per invenzione è di 20 anni e non rinnovabile.
In conclusione, con il copyright si tutelano le opere artistiche, con il marchio i segni distintivi e con il brevetto le invenzioni. Pertanto, è essenziale scegliere lo strumento di tutela più idoneo in base a ciò che si vuole tutelare. La Blockchain rappresenta invece un valido strumento per provare la data di creazione del contenuto creativo prescelto.

Licenze di tipo Creative Commons

Il titolare di un’opera può decidere di riservarti tutti i diritti, morali ed economici, garantiti dalle varie legislazioni di tempo in tempo vigenti sul diritto d’autore, secondo il modello tradizionale “all rights reserved” (tutti i diritti riservati) o di rinunciarvi totalmente secondo il modello “no rights reserved” (nessun diritto riservato). In alternativa può decidere di rinunciare ad una parte di tali diritti adottando una delle licenze “Creative Commons” (“Licenze CC”) per consentire una condivisione delle tue opere, secondo il modello “alcuni diritti riservati”. Tali Licenze CC, ti permettono, ad esempio, di consentire l’utilizzo della tua Opera purché venga citato l’autore (opzione: BY) oppure purché non se ne faccia un uso commerciale (opzione: NC). Gli Autori possono scegliere la licenza CC che più si addice alle loro esigenze e, se vogliono “mostrare” la loro scelta, possono apporre (direttamente sull’Opera o sul sito che la ospita o come allegato alla email, etc.) l’icona della tipologia di Licenza CC apposta sulla loro Opera.

Si ricorda che la scelta della tipologia di Licenza Creative Commons è esclusivamente dell’Autore. L’Autore non deve chiedere alcun permesso né a CreativitySafe né a Creative Commons. Tuttavia, l’Autore deve avere ben presente che, una volta scelta una certa tipologia di Licenza CC, per quella specifica Opera, la Licenza CC non è più revocabile.

Di seguito, un elenco delle tipologie di Licenze “Creative Commons” più diffuse con una sintetica spiegazione.

Licenza “public domain”

2.Licenza “CC” – “BY”

Con questa Licenza si richiede l’ATTRIBUZIONE OBBLIGATORIA (BY): chi intende utilizzare, modificare o creare opere derivate dell’opera, anche per scopi commerciali, deve unicamente riconoscere la paternità dell’opera al suo autore.

3. Licenza “CC” – “BY” – “NC”

Con questa Licenza si richiede l’ATTRIBUZIONE OBBLIGATORIA (BY) e l’USO NON COMMERCIALE (NC): chi intende utilizzare, modificare o creare opere derivate dell’opera deve riconoscere la paternità dell’opera al suo autore e non è consentito l’utilizzo dell’opera a scopi commerciali.

4. Licenza “CC” – “BY” – “ND”

Con questa Licenza si richiede l’ATTRIBUZIONE OBBLIGATORIA (BY) e NO OPERE DERIVATE (ND): tale licenza permette di utilizzare l’opera anche a scopi commerciali, ma vieta di elaborare/modificare l’opera stessa e si deve sempre riconoscere la paternità dell’opera al suo autore.

5. Licenza “CC” – “BY” – ND” – “NC”

Con questa Licenza si richiede l’ATTRIBUZIONE OBBLIGATORIA (BY), NO OPERE DERIVATE (ND) e l’USO NON COMMERCIALE (NC): tale licenza permette di utilizzare l’opera ma vieta di elaborarla/modificarla e non è consentito l’utilizzo dell’opera a scopi commerciali. Inoltre, si deve sempre riconoscere la paternità dell’opera al suo autore.

6. Licenza “CC” – “BY” – “NC” – “SA”

Con questa Licenza si richiede l’ATTRIBUZIONE OBBLIGATORIA (BY), l’USO NON COMMERCIALE (NC) e la CONDIVISIONE ALLO STESSO MODO (SA): tale licenza permette di utilizzare, elaborare/modificare l’opera, ma non è consentito l’utilizzo dell’opera a scopi commerciali e la nuova opera deve essere distribuita solo attraverso una licenza identica a quella utilizzata per l’opera originale. Inoltre, si deve sempre riconoscere la paternità dell’opera al suo autore.

BLOCKCHAIN

Cos'è la blockchain?

Il termine blockchain è entrato oramai nel linguaggio comune per definire indistintamente le criptovalute, il protocollo che ne governa l’emissione, le tecniche crittografiche di protezione dei dati, … Il rischio di questo uso molto “libero” è quello di creare confusione. Per questo la Banca Centrale Europea, riferendosi specificatamente alla blockchain, preferisce usare il termine più formale di “distributed ledger” ovvero di “registro decentralizzato“. Un registro delle transazioni che non è gestito da una istituzione, ma che si affida a protocolli informatici e tecniche matematiche di crittografia per il suo aggiornamento e la sua manutenzione.

Nel caso delle blockchain pubbliche (come quella di Bitcoin) il registro delle transazioni non è posseduto da una sola persona o da una istituzione. Tutti i nodi della rete posseggono una propria copia di tale registro e chiunque voglia può scaricare sul proprio computer il software di sincronizzazione e trasformarsi in un nodo. Esistono anche blockchain private, dove il registro è residente solo sui computer di un numero selezionato di istituzioni. Tuttavia, mettere sullo stesso piano le blockchain private con quelle pubbliche è un po’ come paragonare Internet a una Intranet aziendale.

Le transazioni, cioè le registrazioni di nuovi dati sulla blockchain, devono essere validate dalla rete nel suo complesso prima di essere accettate. A tale scopo, esistono diverse metodologie per ottenere il “consenso” e validare una transazione. Quella usata dalla blockchain di Bitcoin si basa sulla cosiddetta “Proof of Work”.

Qualsiasi record registrato sulla blockchain è pubblico. L’immutabilità dei record in essa riportati è garantita dalla difficoltà di violare gli algoritmi crittografici che legano un blocco di transazioni a quello successivo in una catena che dal primo blocco (il cosiddetto blocco “genesis”) si estenderà all’infinito. Sono necessarie capacità di calcolo inimmaginabili (e una quantità enorme di energia) per poter modificare una transazione passata, anche perché la catena dei blocchi andrebbe ricostruita (senza che nessuno se ne accorga) nei dieci minuti necessari (nel caso del bitcoin) ad aggiungere un nuovo blocco alla catena.

La sicurezza della tecnologia blockchain è garantita sul campo: dal 2009 ad oggi, nonostante il Bitcoin giri sui computer di tutto il mondo e abbia raggiunto una capitalizzazione di mercato di decine di miliardi di dollari, non c’è stato un solo caso di violazione informatica.

Come certificare le proprie opere su blockchain?

La blockchain che registra le transazioni di una criptovaluta come il Bitcoin deve in primo luogo garantire che la controparte che effettua il pagamento sia effettivamente in possesso dei bitcoin necessari.

Per fare questo deve quindi essere in grado di mettere a disposizione dei soggetti che validano la transazione (i “miner”) tutte le transazioni effettuate in precedenza da tale soggetto e calcolare se nel suo conto o wallet siano presenti bitcoin sufficienti. I miner analizzano tutti i blocchi, che sono necessariamente distribuiti in sequenza temporale, e se la verifica di disponibilità dà esito positivo validano la transazione.

Se non esistesse una cronologia delle transazioni, non sarebbe possibile effettuare alcuna transazione. La blockchain presenta quindi una funzione “naturale” di timestamping (apposizione della data certa, diremmo in italiano) la cui utilità ai fini della certificazione di documenti è stata notata quasi subito dopo il lancio della blockchain di Bitcoin. Dal 2012 è stata infatti introdotta la possibilità di registrare sulla blockchain di bitcoin delle transazioni “speciali”, di natura non monetaria, il cui scopo è solo quello di provare l’esistenza ad una certa data di un determinato oggetto digitale.

Cosa significa "caricare un file su blockchain"?

Sulla blockchain si registrano transazioni, non file. La singola transazione è composta da una stringa di testo che contiene i dati essenziali, tra cui il mittente e l’oggetto. Per questioni di spazio, la stringa è limitata. Quindi, se l’oggetto della transazione è un file, la transazione non conterrà tutto il file ma solo un codice che possa univocamente individuarlo. Per generare tale codice si usano le funzioni crittografiche di hash.

L’hash è l’output dell’applicazione di una funzione crittografica il cui input è il file stesso. Ogni file produce un suo hash e la possibilità che due file diversi producano lo stesso hash è zero. Non a caso l’hash di un file viene spesso assimilato all’impronta digitale di un uomo. Nel caso dell’hash  come in quello dell’impronta del pollice di un uomo, non è possibile risalire dall’hash di un file al suo contenuto. Esistono diversi algoritmi di hashing. Quello che noi usiamo è lo SHA256, lo stesso usato dalla blockchain di Bitcoin. Per fare un esempio, se applichiamo lo SHA256 alla parola “CreativitySafe” otteniamo il seguente numero esadecimale

FBEE2120FE763E1393F0C8F1CC9CC269A07D62B018B7CD8EF590898C58439D70

Basta cambiare una lettera da maiuscola a minuscola per ottenere un numero completamente diverso. Ad esempio, l’hash di “Creativitysafe” è:

B0A83E9FCC2684B9972BA9D8CD5E8D5E2E7B3B4039BF9229ABEA722E91B24AB1

Ricapitolando,

Ogni oggetto digitale inserito come input nella funzione di hash produce un codice alfanumerico. Da tale codice alfanumerico non è possibile risalire all’oggetto digitale, proprio come da un’impronta non è possibile dedurre il colore dei capelli o l’altezza della persona.
Aggiungere solamente uno spazio bianco ad un documento, spostare una virgola o cambiare l’estensione comporta una diversa composizione dei bit dello stesso file da cui ne consegue un diverso hash. Ma lo stesso file inserito come input nella stessa funzione di hashing produrrà sempre lo stesso codice alfanumerico, da qualunque computer e in qualunque istante venga calcolato.
Sulla Blockchain, quindi, non si carica il file ma il suo hash. Questo, oltre a consentire un enorme risparmio di spazio, rende le transazioni assolutamente riservate.

Perché la blockchain?

Ci avvaliamo della tecnologia blokchain perché, grazie alla caratteristiche intrinseche del suo funzionamento, fornisce un modo semplice, economico e sicuro per garantire la data certa alla registrazione di un oggetto digitale senza dover ricorrere ad alcuna autorità o istituzione.

La scelta di una tecnologia decentralizzata, che non dipende cioè dalla fiducia in una autorità esterna, non è solo “filosofica”. Significa, infatti, che non esistono barriere spaziali o temporali al suo utilizzo a fini di certificazione. La sua validità non è legata al ciclo di vita di un’azienda o ai confini spaziali di un sistema giuridico. In qualunque parte del mondo, basta accedere ad Internet per verificare se e quando un documento sia stato registrato e da chi sulla blockchain. E non esistono limiti temporali: fino a quando la blockchain di bitcoin esisterà, esisteranno le sue registrazioni.

Questo spiega anche perché abbiamo scelto tra le tante blockchain esistenti quella pubblica di Bitcoin. Nel caso delle blockchain “private”, infatti, la durata della registrazione è legata alla durata (e all’interesse) delle aziende o delle istituzioni che possono ospitare sui loro server il database. Nel caso delle altre blockchain pubbliche c’è il rischio che l’interesse  scemi e che quindi nessuno le alimenti più, rendendo difficile se non impossibile il recupero delle informazioni ivi registrate. Bitcoin, invece, siamo convinti rimarrà per parecchi decenni la criptovaluta di elezione e, di conseguenza, la sua blockchain continuerà ad essere alimentata per un periodo di tempo molto lungo, adatto quindi agli orizzonti ultra-decennali attribuiti dalla legge alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e superiore a quello di una qualsiasi azienda specializzata in archiviazione di documenti digitali.

Riassumendo, l’affidabilità della procedura di attribuzione della data certa deriva dal fatto che tutte le transazioni vengono registrate su blockchain seguendo un ordine cronologico. L’univocità di questo registro temporale viene garantita dal comune possesso dell’intero registro delle transazioni, replicato sul computer di chiunque voglia diventare un nodo della rete. L’immutabilità dei contenuti viene garantita dalle comuni tecniche crittografiche incorporate nel protocollo di Bitcoin.

La risoluzione del Parlamento Europeo sui vantaggi della blockchain per la tutela dei diritti d'autore

L’interesse del Parlamento Europeo nei confronti della blockchain è enorme e, ovviamente, non è limitato solo all’ambito della tutela dei diritti d’autore. Tenendo presente che nel linguaggio tecnico per DLT si intende “Distributed Ledger Technology”, quindi l’utilizzo della blockchain (come nel caso di CreativitySafe) per registrare atti pubblici o privati senza che il Libro Mastro sia tenuto da una istituzione pubblica o una società privata, si legge nella Risoluzione del 3 ottobre 2018 quanto segue:

“Il Parlamento europeo ….

22. sottolinea che nel caso dei contenuti creativi “digitalizzati”, la DLT può consentire di tracciare e gestire la proprietà intellettuale e facilitare la protezione dei diritti d’autore e dei brevetti; pone l’accento sul fatto che la DLT può consentire titolarità e sviluppo creativo maggiori da parte degli artisti mediante un registro pubblico aperto che possa anche indicare chiaramente proprietà e diritti d’autore; sottolinea che la DLT potrebbe contribuire a collegare i creatori al loro lavoro, migliorando così la sicurezza e la funzionalità nel contesto di un ecosistema di innovazione collaborativa e aperta, soprattutto in settori quali la produzione additiva e la stampa 3D;

23. rileva che la DLT potrebbe giovare agli autori apportando maggiore trasparenza e tracciabilità all’uso dei loro contenuti creativi, nonché riducendo gli intermediari per quanto riguarda il pagamento dei loro contenuti creativi;”

Blockchain e validazione temporale nella legislazione europea e italiana in materia di validazione temporale elettronica

Il legislatore europeo, in maniera molto lungimirante, ha voluto favorire l’innovazione tecnologica nel campo della marcatura temporale e della cosiddetta digital forensics tramite il Regolamento UE n. 910/2014 (cosiddetto Regolamento Eidas) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (normativa direttamente applicabile anche in Italia).

La certificazione temporale offerta da CreativitySafe tramite la Blockchain di Bitcoin è Validazione Temporale Elettronica ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014.

La nostra certificazione, permettendo al titolare dei contenuti oggetto di certificazione di provare la data certa di esistenza degli stessi, è infatti riconducibile alla definizione di Validazione Temporale Elettronica di “dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento” (art. 3, n. 33 del Regolamento UE n.910/2014).

Per effetto del del Regolamento UE n. 910/2014, è riconosciuta l’idoneità della Certificazione temporale offerta da CreativitySafe di fungere da strumento di prova della paternità e della data certa di esistenza in procedimenti giudiziari, instaurati ad esempio a seguito di tentativi illegittimi di appropriazione dei contenuti certificati, dato che l’art. 41, comma 1 del Regolamento UE  n.910/2014 ha specificato che “alla Validazione Temporale Elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali”.

Anche il legislatore italiano non è rimasto inerte e, infatti, è stata emanata la Legge n. 12 del 11 febbraio 2019, che ha convertito in legge il d. l. 14 dicembre 2018, n. 135, introducendo inoltre un nuovo Art. 8-ter al d. l., in materia di Tecnologie basate su registri distribuiti di cui si riporta – di seguito – il testo:

“Art. 8-ter Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract

Si definiscono “Tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l’Agenzia per l’Italia Digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3”.
Ai sensi del comma 3 di tale articolo, pertanto, viene riconosciuta – anche a livello nazionale – l’efficacia giuridica della Validazione Temporale Elettronica ai documenti oggetto di transazione sulla Blockchain.

Bisogna tuttavia evidenziare che – ad oggi – è necessario attendere gli standard tecnici di cui al 4 comma di tale articolo, per capire quali tecnologie basate su registri distribuiti potranno produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica.

BLOCKCHAIN vs ALTRE SOLUZIONI

La nostra soluzione e le differenze rispetto alla registrazione ufficiale

Le nostre soluzioni ti permettono di tutelare le tue opere dell’ingegno facendo ricorso ad un metodo complementare e non sostitutivo rispetto a quelli previsti dalle procedure normative (ad es. domanda di brevetto o di registrazione del marchio, deposito su pubblici registri della SIAE: si veda la risposta alle FAQ specifiche).

La nostra procedura di certificazione al posto di avvenire tramite il classico iter di registrazione, utilizza la tecnica del timestamping su blockchain. Rappresenta quindi un elemento probatorio, che può essere utilizzato per dimostrare la proprietà e l’esistenza di una tua opera ad una certa data.

Quindi, può essere utilizzato non solo qualora la tua creazione non rientri tra quelle canoniche previste dalla legislazione sulla proprietà intellettuale, ma anche come integrazione della registrazione ufficiale, nelle fasi preliminari del processo creativo e prima di ottenere la tutela ufficiale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

In altre parole, la registrazione del contenuto creativo sulla Blockchain rappresenta un elemento probatorio, che può essere utilizzato per dimostrare la paternità e la data certa. Anche qualora la vostra creazione necessiti di un livello “superiore” di protezione come al momento possono offrire solo i pubblici registri per quanto riguarda i marchi e brevetti, nelle fasi preliminari di creazione e in attesa della registrazione ufficiale potrebbe essere utile ricorrere ad un servizio economico e veloce come il nostro per costruire una linea di difesa temporanea e preventiva dei vostri diritti sull’opera, in particolare al fine di provare l’esistenza ad una determinata data dell’oggetto del marchio o del brevetto futuri.

Ricapitolando, il servizio di certificazione offerto da CreativitySafe non è l’equivalente della registrazione di un marchio o della concessione di un brevetto, in quanto l’ente preposto dalla legge italiana alla tutela di tali opere dell’ingegno è solo l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Inoltre, esistono già dei pubblici registri detenuti dalla SIAE ai quali si accede registrando una propria creazione artistica al fine di poter delegare alla SIAE la gestione dei diritti d’autore su di essa.

Se, invece, si vuole tutelare il contenuto grafico di un marchio o di un disegno industriale avente valore artistico e carattere creativo (come richiesto dalla legge sul diritto d’autore per accedere alla tutela offerta dal copyright per l’ID) o in generale un’opera creativa si può usufruire del nostro servizio per certificare la data di creazione e le prove di utilizzo delle vostre opere, intese come opere artistiche, al fine di accertarne la titolarità.

Blockchain vs registrazione di marchi e brevetti presso l'UIBM

Il servizio di certificazione offerto da CreativitySafe non sostituisce la registrazione di un marchio o di un disegno industriale, né il brevetto per invenzione industriale. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rimane pertanto, limitatamente all’Italia, organo competente esclusivo a ricevere le domande di concessione di titoli di proprietà industriale, e a svolgere il controllo di regolarità tecnica e formale delle domande di concessione.

In ogni caso, nelle fasi preliminari di creazione e prima della registrazione ufficiale potrebbe essere utile ricorrere ad un servizio economico e veloce come il nostro per acquisire prova della creazione e così difendere sin dal loro primo manifestarsi i diritti di paternità sul contenuto.

Il nostro servizio per certificarne la data certa ti consente infatti di dimostrare i tuoi diritti sul contenuto, come ad esempio il disegno grafico di un logo o documenti/progetti connessi all’iter di creazione di un’invenzione tutelabile tramite il brevetto. Infatti, la nostra procedura di certificazione, utilizzando la tecnica del timestamping su Blockchain, offre un valido elemento probatorio per dimostrare la proprietà e l’esistenza di una tua opera ad una certa data.

Blockchain vs SIAE

Il servizio di certificazione offerto da CreativitySafe, non sostituisce l’iscrizione delle opere nei pubblici registri detenuti dalla SIAE (o di altra società equivalente) per le finalità di gestione collettiva dei diritti propri della SIAE. La SIAE svolge infatti attività di intermediazione per la gestione dei diritti economici derivanti dall’opera creativa e a questo scopo concede ai terzi per conto degli autori le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano, nella propria qualità di società di gestione collettiva dei diritti d’autore. CreativitySafe non fa questo.

CreativitySafe costituisce invece una valida ed efficace alternativa al deposito di opere inedite presso il registro della SIAE, che – come il nostro – è atto a fornire la data certa delle opere non ancora pubblicate. CreativitySafe svolge la stessa funzione ma a differenza del servizio di deposito presso la SIAE delle opere inedite, è economico e non necessita di rinnovo.

Blockchain vs metodi tradizionali (raccomandata, PEC, ...)

Rispetto agli strumenti tradizionali sono innegabili i vantaggi della certificazione tramite Blockchain.

La PEC richiede che sia l’emittente sia il destinatario abbiano un indirizzo PEC, altrimenti il sistema non genererà la mail di avvenuta consegna. Questa evenienza non è affatto scontata se si vuole ad esempio interloquire con soggetti esteri. Utilizzando la PEC dovrai anche conservare le ricevute generate dal gestore. Non è pacifico inoltre se gli allegati della PEC siano o meno certificati attraverso l’invio della email.

L’invio di una raccomandata oltre a richiedere parecchi passaggi pratici, ha lo svantaggio dei sistemi cartacei. In caso di smarrimento della raccomandata, infatti, la tua marcatura temporale è persa per sempre

Inutile parlare dei costi che dovrai sostenere per far autenticare il tuo documento da un notaio, nonché la necessità di conservare la documentazione cartacea e l’impossibilità di provare la registrazione in modo smart e veloce;

Potresti far annullare la marca da bollo. Qualsiasi pubblico ufficiale è legittimato a fornire una data certa a un documento attraverso un timbro. Tale sistema, tuttavia, oltre a essere macchinoso rischia anche di non essere possibile. Non sempre infatti i pubblici ufficiali si rendono disponibili a tale procedura, senza una necessità di ordine pubblico ben precisa. Anche in questo caso, poi, si è obbligati a conservare il documento cartaceo.

Con CreativitySafe non hai bisogno di avere indirizzi PEC, né di conservare i documenti cartacei e neppure di sostenere costi elevati.

Potrai verificare in tutto il mondo la data certa dei tuoi documenti con una semplice connessione Internet e tutti i tuoi documenti saranno oggetto di una validazione temporale sicura e certa. Il servizio che ti forniamo è veloce, sicuro ed economico.

Rispetto ad altri sistemi di data certa digitale, CreativitySafe, utilizzando la Blockchain di Bitcoin, elimina il problema della durata della data certa, in quanto la nostra validazione è potenzialmente infinita e senza data di scadenza.

BLOCKCHAIN e CREATIVITYSAFE

Cosa succede dopo che ho compilato il modulo e inviato i documenti richiesti?

Dopo che hai compilato il modulo, la nostra piattaforma procederà a raggruppare i file da te caricati in un file formato .zip e a registrarlo sulla blockchain di Bitcoin. Contemporaneamente, effettueremo una seconda registrazione dedicata al solo file che in fase di caricamento hai indicato come l’Oggetto Primario di Tutela. Per la registrazione su blockchain abbiamo deciso di utilizzare il protocollo sviluppato da “Opentimestamp.org”.

Una volta effettuato il deposito su blockchain, la nostra procedura prevede l’emissione di una certificazione dove sono specificati l’impronta digitale del file (“hash”) depositato su blockchain, la data/ora in cui la registrazione è avvenuta, il numero identificativo della transazione su blockchain e l’indirizzo del blocco in cui la transazione è conservata. La certificazione viene accompagnata da un file di utilità (con estensione .ots, sviluppato da Opentimestamp.org), che potrà essere utilizzato insieme ai file originari per verificare in maniera semplice e autonoma l’avvenuta registrazione. È bene precisare che:

non esiste alcuna relazione o conflitto d’interesse latente tra CreativitySafe e gli sviluppatori di Opentimestamp;
questa operazione può essere effettuata ovunque nel mondo, accedendo o al nostro sito o a qualunque altro sito che abbia accesso ad Internet.
Oltre al file .ots, forniamo un file .txt dove sono specificati tutti i passaggi necessari per rifare “manualmente” il percorso che dall’hash del file originario porta al suo deposito su blockchain.

Ovviamente vi avviseremo per email, quando tutto è pronto (entro max 48 ore dalla compilazione del modulo). A quel punto, potrete scaricare il tutto sul vostro computer o continuare a tenerli sul nostro sito, nella sezione di archiviazione in cloud.

Come controllo che il mio file sia stato opportunamente trasferito su blockchain?

Per controllare la presenza dei vostri documenti sulla blockchain ci sono sostanzialmente due modi. Il primo, più semplice e immediato, si basa sul file di utilità (con estensione .ots) che vi verrà stato consegnato insieme al certificato di registrazione nella vostra Area Riservata del sito. Basta caricare questo file e l’originale sulla pagina web che avete a disposizione nel nostro sito ed immediatamente saprete se e quando il file originale è stato registrato su blockchain. Alternativamente, potete collegarvi ad una delle numerose pagine web che utilizzano lo standard Opentimestamp e con la stessa procedura effettuare la verifica.

Un secondo modo, invece, prevede la verifica diretta su blockchain. In questo caso dovrete utilizzare una qualsiasi interfaccia di blockchain explorer disponibile in rete, inserire manualmente i dati contenuti nel certificato di registrazione (numero del blocco, hash della radice del Merkle tree in cui il file originale è stato inserito) ed effettuare la verifica. Separatamente dovrete verificare che l’hash del file originale appartiene al Merkle tree la cui radice è presente nella transazione su blockchain. È un procedimento un pò laborioso ma fattibile grazie al file. txt che avrete a disposizione nella vostra Area Riservata del sito e dove specificheremo tutto il percorso che dall’hash del file porta alla transazione su blockchain.

In ogni caso, nella sezione tecnica del nostro sito troverete tutte le istruzioni per effettuare la verifica in entrambe le modalità. È bene precisare che nelle operazioni di verifica si utilizza esclusivamente software open-source, disponibile gratuitamente su GitHub e scritto nei linguaggi Python e Javascript. Ribadiamo che il file di utilità (con estensione .ots) è prodotto  da Opentimestamp.org in assenza totale di conflitti d’interesse.

Con le vostre procedure sono completamente al sicuro?

Lo scopo di CreativitySafe è di fornire al cliente tutti gli elementi necessari a provare l’esistenza di una creazione artistica o di un’opera dell’ingegno ad una certa data. Ciò potrà tornare utile al cliente qualora in caso di contenzioso  dovesse provarne l’originalità o l’uso.

È tuttavia necessario precisare che dalla registrazione su blockchain non deriva automaticamente l’attribuzione della paternità dell’opera. In altre parole, nè la Blockchain nè CreativitySafe possono sapere se l’opera è stata copiata o rubata. La registrazione su blockchain può solo provare che voi ad una certa data eravate in possesso del file rappresentante l’opera.

Quanto dura il deposito sulla blockchain e fino a quando ha valore?

La registrazione su blockchain, oltre ad essere inviolabile, non soffre nemmeno il passare del tempo. Nel senso che ti basterà conservare la tua ricevuta di registrazione per poter provare in ogni istante in futuro che a quella particolare data l’opera era in tuo possesso e sei stato tu a depositarla su blockchain servendoti del servizio offerto da CreativitySafe.

Non esiste alcun limite temporale di validità per la registrazione. Una volta avvenuta la transazione, la registrazione rimarrà per sempre nella blockchain. La presenza sul registro decentralizzato continua ad essere garantita anche in caso di cessazione del nostro servizio. Quando e se noi non dovessimo esserci più, basta solo che non perdiate il certificato di registrazione (con i dati necessari per la verifica) o …. il file originale.

In altre parole … UNA CERTIFICAZIONE SU BLOCKCHAIN È PER SEMPRE!

La protezione offerta dalla registrazione su blockchain è retroattiva?

La risposta è negativa. La veridicità di eventuali date antecedenti che tu dovessi apporre sulla documentazione d’appoggio depositata su Blockchain dovrebbero essere verificate con le tradizionali metodologie di indagine. Per questo motivo consigliamo di procedere alla registrazione sulla Blockchain il prima possibile, soprattutto quando l’opera è ancora in fase di bozza. Grazie all’economicità del servizio si possono studiare strategie di protezione impraticabili utilizzando i costosi strumenti tradizionali di protezione.

Altre domande?

Ci puoi scrivere una mail o usare il modulo qui sotto.

 

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