“Il ritornello di un successo di Biagio Antonacci, ‘Mio fratello’, troppo simile a una sua canzone, ‘Sogno d’amore’. Lenny de Luca si è accorto della somiglianza tra la sua composizione e il brano di Antonacci un pomeriggio della scorsa estate, mentre era in auto. Lo aveva composto e depositato alla Siae quasi dieci anni prima.” (La Repubblica, S. De Riccardis, 5/3/19; se vuoi proseguire nella lettura clicca qui)
Qualcuno mi ha chiesto se la vicenda del presunto plagio di Antonaci non sarebbe potuta accadere con la Blockchain. Messa giù così, la risposta sarebbe: NO. Ma, in realtà, a ragionarci bene sopra, la vicenda di Antonaci vs DeLuca ci insegna parecchie cose su come funziona la tutela della proprietà intellettuale. Innanzitutto, il fatto di depositare la propria opera presso la SIAE non vuol dire che nessuno te la possa “rubare” (anche se stiamo parlando proprio di quello che potremmo definire il “core business” della SIAE: la musica). E lo stesso vale per la Blockchain. Il fatto di avere registrato un’opera presso un registro ufficialmente riconosciuto, come la SIAE, o presso un pubblico ufficiale o presso la blockchain non impedisce certo il plagio. Come succede nel mondo delle “cose”, SE PENSI CHE QUALCUNO ABBIA RUBATO LA TUA OPERA, devi rivolgerti alla giustizia. Il giudice esaminerà le prove che tu porterai, esaminerà quelle che porterà l’accusato e poi deciderà se tu sei l’autore.
E qui iniziamo ad intravvedere il punto di forza della blockchain. Nel caso di un registro tradizionale, il materiale che depositi è strettamente legato all’opera stessa. Nel caso della blockchain puoi invece depositare, insieme all’opera, tutto ciò che ritieni necessario per provare che sei tu l’autore. Se ad esempio il musicista avesse registrato su blockchain non solo l’mp3 del brano, ma anche la eventuale corrispondenza intrattenuta a suo tempo con l’accusato …. se avesse aggiunto tutta la documentazione atta a provare le relazioni intercorse con lui o altri musicisti in relazione a tale brano … oggi provare “chi” ha copiato “cosa” sarebbe un gioco quasi da ragazzi. Dipende dal musicista, non da moduli e procedure burocratiche stabiliti per legge chissà quanti anni fa, decidere cosa allegare all’opera vera e propria.
ECCO PERCHE’ CREATIVITYSAFE INSISTE PIU’ DI OGNI ALTRA COSA SULLA PREPARAZIONE DI UN ACCURATO “DOSSIER PROVA D’AUTORE”. Questo è quello che fa la vera differenza rispetto ai tradizionali registri ufficiali. non il mero atto della “notarizzazione” dell’opera.