Nell’ambito della consultazione pubblica, promossa dal MISE, sulla “Strategia italiana in materia di tecnologie basate sui registri condivisi e Blockchain” abbiamo elaborato alcune proposte basate sull’esperienza maturata in questi anni con la nostra startup, CreativitySafe Srl, nata per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale (Diritti PI).
Di seguito, il testo della lettera che abbiamo inviato al MISE.
Sig. Ministro
Egregi membri della Commissione degli Esperti
Oggetto: contributo alla consultazione pubblica sulle proposte per la Strategia italiana in materia di tecnologie basate sui registri condivisi e Blockchain
Ringraziando per la possibilità offerta al pubblico di contribuire al dibattito sulla strategia italiana nell’ambito delle tecnologie basate sui registri condivisi e Blockchain, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione alcune osservazioni in merito alle “Proposte per la Strategia italiana in materia di tecnologie basate sui registri condivisi e Blockchain” (di seguito “Proposte”).
Le nostre considerazioni sono basate sull’esperienza che abbiamo maturato in questi anni con la nostra startup, CreativitySafe Srl, fondata a Milano nel novembre 2018, che è nata dall’idea di mettere la tecnologia Blockchain a disposizione dell’esigenza di cittadini e imprenditori di attribuire certezza temporale a dati e fatti, con particolare riguardo alle applicazioni per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale (Diritti PI). Applicazioni della tecnologia DLT alla tutela dei Diritti PI e conseguenti osservazioni sulle Proposte.
In particolare, riteniamo che una delle maggiori potenzialità sia nell’ambito della cosiddetta certificazione temporale (o “notarizzazione” nel gergo invalso nel settore) degli oggetti digitali (file musicali, contratti commerciali, opere creative …), grazie alle caratteristiche intrinseche di inviolabilità e di cristallizzazione che la registrazione sulla blockchain possiede. Poter disporre di una data certa per un oggetto digitale e poter dimostrare che da quella data tale oggetto non abbia subito alcuna modifica o alterazione rappresenta un mezzo cruciale di prova per dirimere contese circa la paternità, l’originalità e la priorità nel tempo di una creazione.
Per questo motivo, la nostra startup si è inizialmente concentrata sull’uso della blockchain a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La economicità e la praticità della registrazione su blockchain ne fanno lo strumento ideale per i processi produttivi dell’economia digitale, a vantaggio soprattutto del lato “debole” dei rapporti lavorativi che in essa si instaurano. Pensiamo in particolare ai freelancer o alle piccole agenzie creative che non hanno le risorse finanziarie per registrare ufficialmente opere inedite o i passaggi intermedi dei lavori che svolgono su commissione.
La versatilità della blockchain lascia all’autore la facoltà di decidere quali altri documenti registrare insieme all’opera creativa e questo ci ha indotto ad allargare la sfera di attività anche alla notarizzazione di altre tipologie di oggetti digitali senza alcuna valenza creativa, ma per cui la attribuzione di data certa è di fondamentale importanza, come ad esempio la corrispondenza commerciale o i contratti.
Nell’ambito di una consultazione pubblica sulle proposte per la strategia italiana in materia di tecnologie basate sui registri condivisi, ci permettiamo di osservare come detta strategia debba maggiormente enfatizzare il ruolo e le potenzialità della blockchain, spingendo verso un quadro normativo favorevole alla decentralizzazione e diffusione del modello di gestione dei diritti IP attraverso tale tecnologia. A questo riguardo osserviamo in particolare quanto segue:
- Il Decreto Legge n. 135/2018 (convertito con legge n. 12/2019), riconosce espressamente la funzione di validazione temporale della tecnologia blockchain ai sensi del Regolamento UE 910/2014. Tuttavia ad oggi non risultano ancora adottati dall’AGID gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti devono possedere, secondo quanto previsto dalla stessa norma. Se questo ritardo non appare coerente con la strategia di spingere le tecnologie in questione, si auspica che tali standard tecnici siano neutri e limitati alla individuazione dei parametri minimi e sufficienti di validazione temporale, senza orientare il mercato verso l’una o l’altra delle tecnologie DLT attualmente disponibili o di quelle che lo saranno in futuro;
- Posto che l’effetto di validazione temporale delle tecnologie DLT è riconosciuto, non si ritengono necessari interventi normativi sul fronte dei presupposti e contenuto della tutela dei diritti PI. A questo riguardo, infatti, le regole sostanziali di acquisizione e attuazione dei diritti PI si interfacciano molto bene con le tecnologie DLT, in particolare per quanto riguarda i diritti cosiddetti “non titolati” come il diritto d’autore, i segreti commerciali, il disegno industriale non registrato. Ciò nondimeno, sul fronte dei diritti PI, l’approccio delle Proposte appare limitativo e legato a logiche che sembrano mirare a circoscrivere l’utilizzo della tecnologia DLT nell’ambito degli organismi di gestione collettiva dei diritti PI (come la SIAE). In particolare si legge a pag. 10, alla voce “Difesa della proprietà intellettuale” che “Blockchain/DLT possono permettere di superare il modello attuale di tutela dei diritti d’autore, dando alle società di gestione collettiva di questi diritti (per es. SIAE e RASI) la possibilità di usare Blockchain/DLT per creare un collegamento diretto tra il momento creativo-produttivo delle opere dell’ingegno e quello del loro utilizzo”. E’ certamente vero che le tecnologie DLT possono permettere il superamento dei modelli tradizionali di tutela dei diritti d’autore. Ciò tuttavia deve avvenire attraverso nuovi modelli che enfatizzino e non sviliscano la caratteristica della Blockchain di decentralizzazione e disintermediazione della tutela. Non è in realtà del tutto chiaro che cosa si intenda affermare con il passaggio delle Proposte sopra richiamato. Se con esso si intendesse ipotizzare una sorta di privilegio nell’utilizzo di piattaforme basate su tecnologie DLT gestite dalle organizzazioni di gestione collettiva dei diritti PI, allora il ruolo, la funzione e la promessa insita nella decentralizzazione delle tecnologie in parola ne risulterebbe frustrati, oltre a recare un grave danno alla concorrenza. Il principio della parità delle tecnologie DLT come strumenti di tutela dei diritti PI deve essere salvaguardato. Si dovrebbe anzi prevedere che le società di gestione collettiva accettino per i loro fini le registrazioni effettuate su qualsiasi piattaforma idonea, basata su tecnologie DLT.
Altre applicazioni delle tecnologie DLT che sarebbe opportuno considerare nella strategia nazionale.
Altro campo dove la data certa riveste un’importanza cruciale è quello della crisi d’impresa. Poter dimostrare la sequenza temporale degli eventi e delle azioni intraprese è fondamentale per ricostruire e attribuire correttamente le responsabilità dei vari attori coinvolti.
Da notare che le blockchain (quelle pubbliche come bitcoin, perlomeno) consentono la massima riservatezza e quindi sta all’autore della registrazione decidere “se”, “quando” e “quanto” disvelare. Anche questo è un fattore di fondamentale importanza per comprendere le potenzialità della tecnologia. Pensiamo ad esempio alla tutela dei segreti aziendali, per rimanere nel campo della proprietà intellettuale. Ma può diventare un atout anche per un utilizzo “sociale” della blockchain nel contrasto ai crimini digitali (cyberbullismo, stalking, fake-news, razzismo …) perché consente ai cittadini di “conservare” gli elementi di prova in una maniera che sia all’altezza degli standard richiesti dalla digital forensics penale.
In riferimento a quest’ultima tematica, riteniamo utile che il legislatore elabori una “sandbox” regolamentare che renda possibile aiutare i cittadini a registrare sulla blockchain gli elementi di prova di reati digitali. L’operazione, pur essendo tecnicamente abbastanza semplice, non è alla portata di tutti e richiede l’intervento di un soggetto terzo (sottoforma ad esempio di una procedura guidata su un sito web) che rende potenzialmente visibile al gestore della piattaforma il materiale inviato sulla blockchain. Questo può esporre il fornitore di servizi digitali a rischi di natura penale.
A tale proposito, siamo disponibili a mettere a disposizione del Comitato l’esperienza maturata nel progetto “Oradicobasta”, dove insieme alla Fondazione Exodus e alla Casa del Giovane, abbiamo predisposto un prototipo per la registrazione e conservazione degli elementi di prova in casi di cyberbullismo e stalking.
Cordiali saluti,